Art. 3.
(Verifica delle quote).

      1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica verificano la sussistenza delle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2, comma 2, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
      2. L'esito della verifica è comunicato a ciascuna Camera dal rispettivo Presidente.